Il contratto di viaggio

 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTO TURISTICO 

O DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

 

 

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto oltre che le condizioni generali che seguono; la descrizione del pacchetto turistico pubblicizzata sul sito web, ovvero fornita nel separato programma di viaggio e contenente le informazioni precontrattuali; l’accettazione della proposta di acquisto o la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore; unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo.

Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di Viaggio, la conferma della prenotazione viene inviata dal Tour Operator all’Agenzia di Viaggio, quale mandataria del Viaggiatore. Quest’ultimo avrà diritto di ricevere la conferma dall’Agenzia. 

Con la sottoscrizione della proposta di vendita del pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara di aver compreso ed accettato per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

 

1) FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che internazionale, è disciplinata dal D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), specificamente dagli artt. 32 al 51novies, come modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942). 

 

2) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E REGIME AMMINISTRATIVO

I servizi di viaggio sono forniti dalla Vagabondo Viaggi S.r.L. in persona del legale rappresentante pro tempore (in seguito Organizzatore o Venditore), con Sede in Via Trento 122, 65122 Pescara, P.IVA 11046341001, mail [email protected] [email protected] sito web www.vagabondo.net. In conformità alla legislazione vigente, la Vagabondo Viaggi è abilitata all’esercizio delle attività di produzione, organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica, nonché di intermediazione dei predetti servizi, come da autorizzazione amministrativa della Provincia di Roma n. 7885 del 05/11/2010

Salvo quanto diversamente contenuto nelle informazioni precontrattuali o nel contratto di pacchetto turistico, la Vagabondo Viaggi ha stipulato le seguenti coperture assicurative:

Polizza n.77963844 Compagnia Assicurativa Allianz per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale;

Polizza nr.OX00020235 Compagnia Assicurativa Revo Insurance Spa per la garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la località di partenza. 

 

3) DEFINIZIONI 

Ai sensi dell’art. 33 Codice del Turismo, ai fini del presente contratto s’intende per:
a) “servizio turistico”:

1. il trasporto di passeggeri;

2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;

3. il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;

4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;

b) “contratto di pacchetto turistico”: il contratto relativo all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, l'insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;

c) “inizio del pacchetto”: l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;

d) “viaggiatore”: chiunque intenda concludere, stipula un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;

e) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo
organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi
turistici, ai sensi della normativa vigente;

f) “organizzatore”: il professionista che combina pacchetti e li venda o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista;

g) “venditore”: il professionista diverso dall’Organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;

h) “supporto durevole”: ogni strumento che permetta al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

i) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

l) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;

m) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

 

4) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 

Ai sensi dell’art. 33, comma 1, n. 4, lett.c) Codice del Turismo per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:

2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;

2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;

2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

 

5) INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE

Ai sensi dell’Art. 34 Codice del Turismo, prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di una offerta corrispondente, e con riferimento sia al “viaggio confermato” che al “viaggio in fase di conferma” di cui all’art. 6 delle presenti condizioni, l’organizzatore/venditore, fornisce al viaggiatore il modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II del Codice del Turismo, nonché le caratteristiche principali dei servizi turistici inclusi, ovvero:

1. la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario ed i periodi di soggiorno con relative date e, se incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;

2. i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore informa il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza ed arrivo;

3. l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;

4. i pasti forniti;

5. le visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;

6. i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;

7. la lingua in cui sono prestati i servizi;

8. se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sulla idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;

9. la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore i recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica;

10. il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposti ed altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, una indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

11. le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto ed il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

12. il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto ed il termine di cui all’art.41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;

13. le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del Paese di destinazione;

14. le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’art.41, comma 1, Codice del Turismo;

15. le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa oppure obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;

16. gli estremi della copertura di cui all’art.47, commi 1, 2 e 3 Codice del Turismo.

Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33,comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1. 

 

6) PRENOTAZIONI 

I contratti di vendita di pacchetti turistici della Vagabondo Viaggi sono pubblicizzati sul sito web dell’organizzatore www.vagabondo.net.

Il Viaggiatore redige la domanda di prenotazione su apposito modulo on-line presente sul sito, compilandolo in ogni sua parte. 

Il Viaggiatore si assume la responsabilità di eventuali errori e/o omissioni nella compilazione di tale modulo.

La prenotazione può avere ad oggetto: 

- un viaggio “non confermato/da confermare”, in tal caso la prenotazione è gratuita e consente di ottenere le informazioni generali sulla destinazione indicata; 

- un viaggio “confermato” quando il numero minimo di viaggiatori iscritti al pacchetto ha già effettuato il pagamento dell’acconto. In tal caso, al Viaggiatore verranno fornite tutte le informazioni di cui all’art. 5 delle presenti condizioni generali; 

-  un viaggio “in fase di conferma” quando l’acconto è stato corrisposto da un numero di partecipanti al pacchetto inferiore al minimo previsto nel programma di viaggio pubblicato sul sito web. In tal caso, al Viaggiatore verranno fornite tutte le informazioni di cui all’art. 5 delle presenti condizioni generali.

La prenotazione dovrà essere compilata dal viaggiatore sul sito web www.vagabondo.net nell’apposita pagina dedicata alle singole destinazioni attraverso il pulsante “prenota” o mediante apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.

In sede di prenotazione il Viaggiatore si impegna a fornire all’Organizzatore un indirizzo mail/pec o fax al quale vuole ricevere le comunicazioni, esonerando la Vagabondo Viaggi da qualsiasi responsabilità per il malfunzionamento del dispositivo o dello strumento indicato.

 

7) PROPOSTA D’ACQUISTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

In sede di prenotazione ad un “viaggio confermato” o “in fase di conferma”, il Viaggiatore dando per lette ed accettate le condizioni generali, nonché tutte le informazioni precontrattuali ricevute, conferma via mail la prenotazione del pacchetto turistico scelto. La conferma deve intendersi quale proposta di acquisto del pacchetto turistico ed è vincolante per un massimo di 24 h. 

L’accettazione della proposta si intende perfezionata e quindi il contratto di vendita del pacchetto turistico concluso, quando il viaggiatore stesso riceve da parte dell’organizzatore/venditore la notifica di accettazione su supporto durevole ovvero alla mail da questi indicata nella scheda di prenotazione.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, Codice del Turismo, prima dell’inizio del viaggio.

Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore.

In tempo utile prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore fornisce al viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni sull'orario della partenza previsto e il termine ultimo per

l'accettazione, nonché gli orari delle soste intermedie, delle coincidenze e dell'arrivo.

 

8) PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato sul sito web, o nel programma inviato al viaggiatore ed agli eventuali aggiornamenti comunicati dall’Organizzatore sul sito web o direttamente al viaggiatore.

La quota del viaggio è riportata nelle pagine dedicate alle singole destinazioni ed in ogni caso nella documentazione contrattuale o nelle comunicazioni trasmesse dall’Organizzatore ai recapiti del Viaggiatore. All’interno delle stesse sono indicati espressamente i servizi compresi e quelli esclusi dal prezzo del pacchetto, sotto la denominazione “le quote comprendono” / “le quote non comprendono”.

Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi potranno subire revisioni in aumento o in diminuzione fino ad un massimo dell’8%, in conseguenza di modifiche riguardanti:

a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;

b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti;

c) i tassi di cambio in valuta pertinenti al pacchetto.

L’eventuale aumento del prezzo del pacchetto sarà comunicato al viaggiatore, su supporto durevole o ai recapiti da questo forniti, unitamente alla giustificazione di tale aumento ed all’indicazione delle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto.

Il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Se l’aumento per le causali di cui sopra non eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto, è liberamente consentita all’organizzatore la revisione del prezzo del pacchetto turistico.

Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 Codice del Turismo come previsto dall’art. 11 del presente contratto.

In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.

 

9) PAGAMENTI 

Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico ai sensi dell’art. 7 delle presenti condizioni generali il Viaggiatore è tenuto al pagamento di un acconto pari al 30% del prezzo totale del pacchetto. 

Qualora sia necessario acquistare anticipatamente servizi non rimborsabili, l’acconto è pari al 70% della quota di partecipazione. 

In caso di omesso pagamento dell’acconto, il Viaggiatore è tenuto a rimborsare all’Organizzatore le spese che quest’ultimo abbia anticipato facendo affidamento sulla prenotazione.

Il Viaggiatore corrisponde il saldo entro trenta giorni dalla partenza. 

Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata dal comma precedente, il Viaggiatore è tenuto al pagamento della quota in un'unica soluzione al momento della prenotazione. 

L’omesso o parziale pagamento del saldo costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 cc. La risoluzione si verifica pertanto di diritto quando l’Organizzatore comunica al Viaggiatore di volersi avvalere della suddetta clausola.

 

10) CASSA COMUNE E VAGABONDO DOC

La “cassa comune” è facoltativa e viene costituita dai versamenti pro quota dei viaggiatori dopo la partenza. 

Il relativo importo non è compreso nella quota base di partecipazione ed il suo ammontare, indicato nel programma di viaggio, nella scheda di prenotazione o in altro documento contrattuale, è una mera previsione dell’importo di spesa necessario ai viaggiatori per usufruire di servizi turistici non compresi nella quota base di partecipazione.

La gestione e l’amministrazione della “Cassa Comune” è affidata ad un tesoriere e ad un cassiere scelti esclusivamente tra i partecipanti i quali esonerano la Vagabondo Viaggi da qualsivoglia responsabilità.

Sul sito dell’Organizzatore sono indicate le informazioni utili sulla Cassa Comune.

Il Vagabondo Doc è invece un viaggiatore che svolge la funzione di coordinatore del gruppo al fine di migliorare l’esperienza del viaggio. Viene individuato dall’Organizzatore dopo una attenta selezione. 

Tutte le informazioni sulla figura del Vagabondo Doc sono riportate sul sito della Vagabondo Viaggi.

 

11) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO PRIMA DELL’INIZIO DEL PACCHETTO

Ai sensi dell’art. 40 del Codice del Turismo prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell’articolo 39, quando la modifica sia di scarsa importanza. 

L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole, a mezzo mail o altro recapito indicato dal viaggiatore.

Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro 24 h può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole, a mezzo mail o altro recapito indicato dal viaggiatore: 

a) delle modifiche proposte di cui al comma 3 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 5;

b) del termine di 24 h entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 3;

c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.

Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.

In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 3, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice del Turismo.

Prima dell’inizio del pacchetto, i servizi di viaggio e di soggiorno, possono essere modificati su richiesta del Viaggiatore previa accettazione da parte dell’Organizzatore che verifica la presenza di soluzioni alternative, comunicandole su supporto durevole, a mezzo mail o altro recapito fornito dal Viaggiatore, entro un congruo termine. 

L’Organizzatore indica altresì il supplemento sul prezzo, nonché le spese amministrative e di gestione conseguenti alle modifiche, che il Viaggiatore deve versare entro 24 h dalla suddetta comunicazione. 

Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o quelle proposte non vengono accettate dal viaggiatore entro 1 giorno lavorativo dalla comunicazione avvenuta su supporto durevole, a mezzo mail o altro recapito fornito dal Viaggiatore, o il Viaggiatore non provvede al pagamento delle somme di cui al comma 8, resta fermo il contratto di pacchetto turistico inizialmente stipulato. 

È fatto salvo il diritto dell’Organizzatore al rimborso delle spese anticipate per conto del Viaggiatore che non abbia provveduto, nel termine indicato al comma precedente, al pagamento delle somme richieste.

Il rifiuto da parte dell’Organizzatore di accettare la richiesta di modifica formulata dal Viaggiatore, non costituisce in nessun caso giustificato motivo di recesso.

 

12) RECESSO 

Ai sensi dell’art. 41 Codice del Turismo, il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese standard di recesso di seguito calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici:

  • La quota versata come acconto, per il recesso esercitato fino a 21 giorni liberi prima della data di inizio del pacchetto;
  • Il 75% della quota totale di partecipazione, per il recesso esercitato da 21 a 7 giorni liberi prima della data di inizio del pacchetto;
  • Il 100% della quota totale di partecipazione, per il recesso esercitato da 7 giorni liberi sino al giorno prima della data di inizio del pacchetto.

Il giorno della partenza è sempre escluso, il giorno dell’annullamento è sempre compreso.

In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. Il rimborso avviene entro quattordici giorni dal recesso.

L’Organizzatore procede a rimborsare qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto detratte le adeguate spese.

L’Organizzatore ha facoltà di soddisfare il suo diritto al rimborso delle spese standard di recesso trattenendole dall’importo della relativa quota versata dal Viaggiatore. 

L’eventuale differenza tra la quota di partecipazione versata e il corrispettivo per il recesso sarà rimborsata entro quattordici giorni dal recesso.

 

13) RECESSO DELL’ORGANIZZATORE

L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine massimo di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti dal comma 1 del presente articolo  entro quattordici giorni dal recesso.

 

14) SOSTITUZIONE O CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE

Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.

In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

 

15) MODIFICHE DEL CONTRATTO SUCCESSIVE ALL’INIZIO DEL PACCHETTO TURISTICO

Ai sensi dell’art. 42 commi 8, 9 e 10 Codice del Turismo, se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.

Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 1 delle presenti condizioni, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta di cui al comma 1 il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.

Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

La limitazione dei costi di cui al comma precedente non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto. 

Dopo l’inizio del pacchetto le caratteristiche principali dei servizi di viaggio e di soggiorno (art. 34 comma 1 lett. a) nn. 1-8 codice del turismo), possono essere modificatei su richiesta del gruppo di viaggiatori aderenti al pacchetto, previa accettazione dell’Organizzatore che verifica la presenza di soluzioni alternative, comunicandole su supporto durevole, a mezzo mail o altro recapito fornito dai Viaggiatori, entro un congruo termine. 

L’Organizzatore indica altresì il supplemento sul prezzo, nonché le spese amministrative e di gestione conseguenti alle modifiche, che i Viaggiatori devono versare entro 24h dalla suddetta comunicazione. 

Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o quelle proposte non vengono accettate dal viaggiatore entro 24h dalla comunicazione avvenuta su supporto durevole, a mezzo mail o altro recapito fornito dai Viaggiatori, o i Viaggiatori non provvedono al pagamento delle somme di cui al comma 7, resta fermo il contratto di pacchetto turistico inizialmente stipulato. 

È fatto salvo il diritto dell’Organizzatore al rimborso delle spese anticipate per conto dei Viaggiatori che non abbiano provveduto, nel termine indicato al comma precedente, al pagamento delle somme richieste.

Il rifiuto da parte dell’Organizzatore di accettare la richiesta di modifica formulata dai Viaggiatori, non costituisce in nessun caso giustificato motivo di recesso.

Se dopo l’inizio del pacchetto il Viaggiatore propone di modificare caratteristiche principali dei servizi di viaggio e di soggiorno (art 34 comma 1 lett. a) nn. 1-8 codice del turismo) si applicano i commi dal 7 all’11 del presente articolo.

 

16) OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio.

Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/ .

I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore.

I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.

Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

L'organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies Codice del Turismo).

 

17) REGIME DI RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE

L'Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.

Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa per iscritto a mezzo mail l'Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.

Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43 del Codice del Turismo richiamato dall’art. 18 delle presenti condizioni generali.

Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43 del Codice del Turismo, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.

Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché' l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.

Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.

Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.

Qualora a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7.

Laddove il Viaggiatore acquista il biglietto aereo in autonomia, è esclusa la responsabilità dell’Organizzatore in caso di ritardi e/o annullamenti e/o cancellazioni e/o scioperi.

 

18) RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI

Il viaggiatore ha diritto ad una adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale si è verificato il difetto di conformità, nonché al risarcimento di qualunque danno può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità, a meno che l’Organizzatore non dimostri che il difetto è imputabile al viaggiatore, ovvero a circostanze sopravvenute ad esso non imputabili.

Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’Organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile a fatto proprio del viaggiatore od a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi inclusi nel prezzo del pacchetto turistico ed è imprevedibile od inevitabile, oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

All’Organizzatore si applicano le limitazioni di responsabilità previste dalle convenzioni internazionali che vincolano l'Italia o la Comunità Europea, relative alla misura del risarcimento od alle condizioni in cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio incluso nel pacchetto turistico.

Salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, il risarcimento del danno riconosciuto al Viaggiatore è limitato al triplo del prezzo totale del pacchetto turistico.

 

19) PRESCRIZIONE

Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dagli articoli 42 e 43 del Codice del Turismo si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

 

20) OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7 Codice del Turismo, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

A tal fine la Vagabondo Viaggi mette a disposizione del Viaggiatore tale assistenza h24 al numero 0697858406 (precedentemente 0621127536)

L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

 

21) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Ad eccezione della seguente polizza: Polizza medico-bagaglio Compagnia nr IY409996300   Assicurativa Allianz, per la copertura di 750€ per le spese di bagaglio e le seguenti coperture per le spese mediche:

- 30.000€ per Europa (incluso bacino del Mediterraneo, ossia Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Tunisia e Turchia.)

- 50.000€ per Mondo (inclusi USA e Canada)  compresa nel prezzo e nella quota del pacchetto turistico, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione anche tramite l’Organizzatore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime messe a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

 

22) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Eventuali contestazioni o reclami devono essere effettuati con comunicazione scritta indirizzata alla Vagabondo Viaggi srl a mezzo pec all’indirizzo [email protected] o ai recapiti della Vagabondo Viaggi presso la sua sede.

L’esperimento della procedura di mediazione, disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei confronti della Vagabondo Viaggi srl.

Resta salva la facoltà del viaggiatore di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti alla fornitura di servizi turistici di cui all’art. 67, comma 2, dell’Allegato 1 al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo).

 

23) PROTEZIONE DEL VIAGGIATORE

L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. In ottemperanza a tale obbligo la Vagabondo Viaggi ha stipulato le polizze di cui all’art. 2 delle presenti condizioni generali.

I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie o emesse dai Fondi di cui al comma 3 dell’art. 47 del Codice del Turismo, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore. A tal fine la Vagabondo Viaggi ha contratto la polizza assicurativa di cui all’art. 2 delle presenti condizioni generali.

I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento. 

Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 Codice del Turismo. 

 

24) SISTEMAZIONI IN ALBERGO O IN ALTRO TIPO DI ALLOGGIO 

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere, laddove pertinenti al contratto concluso, è indicata sul sito web dell’Organizzatore o viene fornita nel programma od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, l’Organizzatore si riserva la facoltà di fornire nel programma una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del Viaggiatore.

Nel caso in cui i servizi d’albergo e di alloggio fruiti dal Viaggiatore risultassero di categoria inferiori a quelli indicati, il Viaggiatore ha diritto solo e unicamente al rimborso del maggior importo versato rispetto a quanto effettivamente dovuto in base alla categoria delle sistemazioni fruite.

 

25) MODIFICHE OPERATIVE

In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.

 

26) CONTRATTI DI INTERMEDIAZIONE DI VIAGGIO E/O DI VENDITA DI UN SINGOLO SERVIZIO TURISTICO

I contratti aventi ad oggetto la vendita di un solo separato servizio turistico (alloggio, trasporto e/o altra tipologia di servizio) non godono delle tutele previste in favore del viaggiatore contraente di pacchetto turistico ai sensi della Direttiva UE 2015/2302, come recepita dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62.

Tali contratti saranno regolati alla normativa specifica che li riguarda, fermo restando che in tali casi la Vagabondo Viaggi agisce come professionista venditore e come tale resta soggetto all'osservanza delle norme e delle responsabilità previste dalla sezione VII del D.lgs. 62/2018 ovvero dall’art. 50 e ss. Codice del Turismo, meglio specificate nell’art. 26 delle presenti condizioni generali.

Nel caso in cui la Vagabondo Viaggi agisca quale intermediario di pacchetti turistici organizzati da altri operatori resta comunque soggetta all'osservanza delle norme e delle responsabilità previste dalla sezione VII del D.lgs. 62/2018 ovvero dall’art. 50 e ss. Codice del Turismo, meglio specificate nell’art. 26 delle presenti condizioni generali.

 

27) REGIME DI RESPONASBILITA’ DEL VENDITORE

Ai sensi degli artt. 50-51 quater del Codice del Turismo, il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale. 

Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie. 

Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del Venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

 

28) COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 LEGGE 38/2006

“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.

 

29) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 E ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo il viaggiatore che i dati personali dallo stesso forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.